[1]' di comunicazione
[2]Nel prestarsi assistenza giudiziaria le istituzioni delle Parti Contraenti comunicano tra loro per via diplomatica.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
[1]' di comunicazione
[2]Nel prestarsi assistenza giudiziaria le istituzioni delle Parti Contraenti comunicano tra loro per via diplomatica.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art4 · fonte su Normattiva