1. Il nome Repubblica italiana, le denominazioni Italia, Enotria, i nomi delle regioni e delle zone storiche, delle regioni amministrative, delle province, dei comuni, delle frazioni, dei territori e delle localita' geografiche italiani, nonche' le denominazioni indicate nell'Allegato A del presente Accordo, sono riservati in Spagna esclusivamente a prodotti o merci italiani, e debbono essere ivi utilizzati soltanto alle stesse condizioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano, a meno che determinate disposizioni di tale ordinamento non siano dichiarate inapplicabili dal Protocollo allegato al presente Accordo. 2. Se una delle denominazioni protette a sensi del comma 1 coincide con la denominazione di un territorio o di una localita' posti al di fuori del territorio della Repubblica italiana tale denominazione potra' essere usata per prodotti o merci non italiani soltanto come indicazione di provenienza e in una forma che escluda ogni possibilita' di errore circa la provenienza e il carattere di tali prodotti o merci. 3. Del pari, il disposto del comma 1 non impedisce di indicare sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, sulle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto o in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', il proprio nome, la propria ragione sociale - sempre che questa contenga il nome di una persona fisica -, come pure il suo domicilio o sede, a condizione che tali indicazioni non siano usate come marchi dei prodotti o merci e che esse siano in ogni caso accompagnate dalla menzione della effettiva origine geografica dei prodotti o delle merci. 4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
