• 1)Qualsiasi Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario.
  • 2)La denuncia acquistera' efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica viene specificato un periodo piu' lungo per l'acquisto d'efficacia della denuncia, la denuncia acquistera' efficacia alla scadenza del periodo in questione dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

[2]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Ginevra, il 17 febbraio 1983, in un solo originale, i cui testi in inglese e francese sono ugualmente autentici.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art35 · fonte su Normattiva