Art. 28 — Denuncia della Convenzione
1. Ogni Stato contraente potra', per quanto lo riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia acquistera' efficacia sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale. Tuttavia, la Convenzione continuera' ad applicarsi alle domande ricevute prima dello scadere di detto termine.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
