Le pensioni o rendite determinate prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ricalcolate a domanda, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. La nuova liquidazione puo' anche essere fatta d'ufficio. Una riliquidazione non puo' mai comportare una riduzione dei diritti precedenti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art30 · fonte su Normattiva