Le pensioni o rendite determinate prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ricalcolate a domanda, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. La nuova liquidazione puo' anche essere fatta d'ufficio. Una riliquidazione non puo' mai comportare una riduzione dei diritti precedenti.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
