Nei casi in cui in base alla legislazione applicabile la cittadinanza oppure la residenza dell'avente diritto non consente la concessione delle prestazioni ed in cui la presente Convenzione rimuova tale ostacolo, i termini per l'esercizio dei diritti nonche' i termini di prescrizione previsti dalle leggi delle Parti contraenti decorrono non prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
