Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidita' od a pensione di reversibilita' o indiretta prima della data di cui all'articolo 25, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni. Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entita' della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 23: la pensione e' rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa e' riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, sesto comma. Ai fini del calcolo dell'entita' della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianita' effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

Testo vigente dal 14 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art27 · fonte su Normattiva