Contro i provvedimenti dell'OPAFS concernenti le prestazioni previste dalla presente legge, e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato o dalla data in cui ne abbia avuto piena conoscenza. Il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso. Contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie e' ammesso ricorso alla Corte dei conti. L'indennita' di buonuscita e tutti gli assegni di carattere previdenziale ed assistenziale erogati dalla OPAFS non sono pignorabili ne' sequestrabili. Le prestazioni di diritto a carattere continuativo a favore dei superstiti dell'iscritto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la morte dell'iscritto. Ove siano richiesti dopo un anno dalla morte dell'iscritto, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Le prestazioni facoltative a carattere continuativo decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal comitato esecutivo ed indicata nel provvedimento di concessione. L'indennita' di buonuscita si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio del dipendente. Il sussidio funerario si prescrive dopo due anni dalla morte del dante causa.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 178/1985

    Altra decisione
    25 maggio 1985

    Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 44, terzo comma, l. 14 dicembre 1973, n. 829, a norma del quale contro i provvedimenti definitivi dell'O.P.A.F.S. in materia di prestazioni obbligatorie è ammesso ricorso alla Corte dei conti, in quanto è intervenuta la legge 20 marzo 1980, n. 75, in virtù della quale le controversie in materia d'indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, rendendo così necessario un nuovo esame della rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 443 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art44 · fonte su Normattiva