1. Nell'applicazione della legislazione di uno dei due Paesi secondo l'articolo 1, se non e' altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le seguenti persone residenti nel territorio di un Paese sono equiparate ai cittadini di tale Paese:

  • a)i cittadini dell'altro Paese;
  • b)i profughi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto dei profughi firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo firmato a New York il 31 gennaio 1967;
  • c)gli apolidi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;
  • d)le persone aventi diritto da un cittadino di uno dei due Paesi oppure da un profugo o da un apolide ai sensi del presente articolo. 2. Ai fini della erogazione della pensione sociale prevista dalla legislazione italiana per i cittadini sprovvisti di reddito i cittadini svedesi residenti in Italia sono equiparati ai cittadini italiani, a condizione che abbiano risieduto in Italia nei cinque anni immediatamente precedenti la data di concessione della pensione.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art3 · fonte su Normattiva