1. - Il principio stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, e' soggetto alle seguenti eccezioni:

  • a)i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi 24 mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio dell'altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima parte potra' in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le Autorita' competenti delle due Parti;
  • b)i lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede;
  • c)le persone arruolate per conto di un armatore su una nave adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera;
  • d)se un lavoratore dipendente da un'impresa esercente servizi di trasporto aereo con sede nel territorio di una delle Parti contraenti, e' distaccato temporaneamente o in maniera durevole nel territorio dell'altra Parte, si applicano le disposizioni della prima Parte, come se fosse occupato sul territorio di quest'ultima;
  • e)i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonche' alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorche' essi siano cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati. 2. - Le disposizioni del paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera d) valgono indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art7 · fonte su Normattiva