L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell'articolo 7 subisce le seguenti eccezioni e particolarita':

  • a)i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti che sono distaccati da questa impresa sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata prevedibile del lavoro che devono effettuarvi non ecceda i sei mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti, che soggiornano a piu' riprese nell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della durata originariamente prevista ed eccedesse i sei mesi, la legislazione in vigore nello Stato del luogo di lavoro abituale rimane applicabile col consenso della autorita' competente dello Stato ove ha luogo detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano una attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno Stato contraente e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo;
  • b)i lavoratori dipendenti di una impresa pubblica di trasporti che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, occupati nel territorio dell'altro Stato sia transitoriamente, sia in modo permanente, sono sottoposti alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'impresa ha la propria sede;
  • c)per quanto riguarda le imprese di trasporto diverse da quelle di cui alla lettera b):
  • i)i lavoratori occupati nelle parti mobili (personale viaggiante) sono esclusivamente sottoposti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede;
  • ii)nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Stato contraente una succursale o una rappresentanza permanente i lavoratori occupati presso detta succursale o rappresentanza permanente sono sottoposti alle "legislazioni" dello Stato nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Stato e' applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art8 · fonte su Normattiva