Su richiesta congiunta del lavoratore e del datore di lavoro, le Autorita' competenti delle due Parti contraenti possono stabilire di comune accordo altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre a quelle previste dall'articolo 7.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art8 · fonte su Normattiva