[1]1. Il presente Accordo potra' essere revocato in qualsiasi momento mediante denuncia scritta di una delle Parti. 2. La denuncia produrra' i suoi effetti tre mesi dopo la comunicazione scritta, che dovra' essere inoltrata per via diplomatica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 luglio 1996 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Federazione Russa

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 8 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;77~accordo-art9 · fonte su Normattiva