1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli. 2 Tali funzioni sono le seguenti: a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli; b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli; c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli; d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art12 · fonte su Normattiva