Art. 2 (Convenzione)
[1]- Definizioni
[2]A fini della presente convenzione, s'intende per:
[3]a "autorita' giudiziaria", un tribunale o un'autorita' amministrativa avente una competenza equivalente; b "detentore di responsabilita' di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilita' di genitore; c "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ed agire dinnanzi un'autorita' giudiziaria a nome di un fanciullo; d "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'eta' e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
