[1]- Designazione di un rappresentante

[2]1 Nelle procedura che interessano un fanciullo, se, in virtu' del diritto interno, coloro che hanno responsabilita' di genitore si vedono privati della facolta' di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorita' giudiziaria puo' designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure. 2 Le Parti esaminano la possibilita' di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria abbia facolta' di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art9 · fonte su Normattiva