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[1]Articolo 48 - Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie
[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacita' del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
Testo in vigore dal 1 luglio 2013 al 28 novembre 2017
