[1]Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art38 · fonte su Normattiva