[1]Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacita' riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art39 · fonte su Normattiva