[1]Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro

[2]1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volonta' della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art36 · fonte su Normattiva