Lo Stato richiesto e' competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell'emanazione della sentenza sopportate da quest'ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.
Testo vigente dal 4 dicembre 1973
