1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute e le spese di viaggio e soggiorno e le indennita' di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art17 · fonte su Normattiva