Art. 22 (Convenzione)
Lo Stato di residenza avra' la competenza a percepire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le spese di procedimento e di giudizio sostenute in tale Stato. Se esso procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato d'infrazione soltanto gli onorari degli esperti che ha riscosso.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
