Lo Stato di residenza avra' la competenza a percepire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le spese di procedimento e di giudizio sostenute in tale Stato. Se esso procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato d'infrazione soltanto gli onorari degli esperti che ha riscosso.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art22 · fonte su Normattiva