1. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione verranno negate:
- a)se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da lederne la sovranita', la sicurezza, i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali;
- b)allorche' la condanna motivante la richiesta di cui all'articolo 5 e' basata su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto;
- c)allorche' lo Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato politico sia infine come un reato esclusivamente militare;
- d)allorche' la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto;
- e)allorche' l'autore del reato beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto. 2. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione possono essere negate:
- a)allorche' le Autorita' competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti gia' iniziati per gli stessi fatti;
- b)allorche' i fatti motivanti la condanna sono gia' oggetto di procedimenti nello Stato richiesto;
- c)allorche' la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia;
- d)allorche' lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del proprio diritto penale, ed in particolare se, a motivo dell'eta', l'autore del reato non avrebbe potuto essere condannato dallo Stato richiesto. 3. Nel caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l'esecuzione hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se e' stato cosi' deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie di reati.
Testo vigente dal 4 dicembre 1973
