1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna puo' chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale:
- a)di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II;
- b)di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all'esecuzione della condanna in base ai titoli II e III;
- c)di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV. 2. Lo Stato richiesto e' tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta. 3. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilita' previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto puo' rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un'altra richiesta da esso indicata.
Testo vigente dal 4 dicembre 1973
