1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna puo' chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale:

  • a)di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II;
  • b)di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all'esecuzione della condanna in base ai titoli II e III;
  • c)di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV. 2. Lo Stato richiesto e' tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta. 3. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilita' previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto puo' rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un'altra richiesta da esso indicata.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art5 · fonte su Normattiva