Il peso specifico minimo dell'orzo che puo' essere accettato all'intervento in Spagna e' fissato rispettivamente: - per il periodo dal 1 marzo 1986 fino alla fine della campagna 1986/1987, a 60 kg/hl, - per la campagna 1987/1988, a 61 kg/hl, - per la campagna 1988/1989, a 62 kg/hl. L'abbuono applicato al prezzo di intervento dell'orzo applicabile in Spagna e' pari: - al 4% per il periodo dal 1 marzo 1986 alla fine della campagna 1986/1987, - del 3% per la campagna 1987/1988, - del 2% per la campagna 1988/1989.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art112 · fonte su Normattiva