Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Spagna, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Spagna ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 2. Per le fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Spagna e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 70. La compensazione finanziaria applicabile in Spagna al momento di ciascuna fase di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei punti 1 o 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per la Spagna. 4. Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione sono limitati ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un quantitativo di materie prime pari a: - 30.000 tonnellate per le arance della varieta' "bianca comune", - 7.600 tonnellate per le arance delle varieta' pigmentate, - 26.000 tonnellate per i limoni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art119 · fonte su Normattiva