Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Portogallo, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 2. Per le Fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Portogallo e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 238. La compensazione finanziaria applicabile in Portogallo al momento di ciascuna tappa di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione del punto 1 del punto 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per il Portogallo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
