[1]Per i prodotti di seguito indicati, i prezzi d'entrata convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari, entro i limiti dei quantitativi e dei periodi stabiliti, ai prezzi seguenti:

[2]Prodotto convenzionale (Ecu/t)

[3]Periodo

[4]Quantitativo (t)

[5]Prezzo d'entrata

[6]Carciofi (ex 070910)

[7]1 novembre 31 dicembre

[8]500

[9]600

[10]Cetrioli (ex 0707)

[11]1 novembre 31 maggio

[12]5.000

[13]500

[14]Clementine (ex 0805 20)

[15]1 novembre fine febbraio

[16]110.000

[17]500

[18]Arance (ex 080510)

[19]1 dicembre 31 maggio

[20]300.000

[21]275

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-1-art4 · fonte su Normattiva