Fino al 31 dicembre 1995, l'utilizzazione delle denominazioni composte "British Sherry", "Irish Sherry" e "Cyprus Sherry" e' autorizzata sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda. Durante il 1995 il Consiglio riesamina questa misura e, deliberando secondo le procedure previste dall'articolo 43 del trattato CEE, adotta qualsiasi modifica di questa misura su proposta della Commissione tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art129 · fonte su Normattiva