[1]1. - Presso la Commissione e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato del FES". Il Comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; il Segretariato e' assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. - Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES. 3. - In seno al Comitato del FES e' attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione:

[2]Belgio 6 Danimarca 3 Germania 27 Francia 24 Irlanda 2 Italia 12 Lussemburgo 1 Paesi Bassi 8 Regno Unito 17

[3]4. - 1.1 Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti. 5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione alla Comunita' di un nuovo Stato membro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art17 · fonte su Normattiva