[1]1. Presso la Commissione e' istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato del FES". Il comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato e' assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del comitato del FES. 3. A titolo transitorio, fintantoche' non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 5, primo comma, ai voti degli Stati membri e' attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

[2]Belgio......................... 6 Danimarca........................ 3 Repubblica federale di Germania............ 27 Grecia......................... 2 Francia........................ 24 Irlanda......................... 2 Italia......................... 13 Lussemburgo....................... 1 Paesi Bassi....................... 8 Regno Unito...................... 17

[3]4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 70 voti. 5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 ed eventualmente la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c). La ponderazione di cui al paragrafo 3, nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d).

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art18 · fonte su Normattiva