Soltanto le navi di cui agli articoli 158, 159 e 160 possono esercitare la loro attivita' di pesca, nelle zone e alle condizioni in essi indicate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
Soltanto le navi di cui agli articoli 158, 159 e 160 possono esercitare la loro attivita' di pesca, nelle zone e alle condizioni in essi indicate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art157 · fonte su Normattiva