[1]1. Sono autorizzate le seguenti attivita' di pesca specializzata:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]2. Dal 1 gennaio 1986 l'insieme delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attivita' di pesca di cui al paragrafo 1 rimane identico a quello applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tuttavia, le attivita' di pesca di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere esercitate nella divisione CIEM interessata ovunque oltre il limite di 12 miglia marittime calcolato dalle linee di base.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art160 · fonte su Normattiva