1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 101/76 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ed all'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sono autorizzate a limitare fino al 31 dicembre 1985, l'una nei confronti dell'altra, l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranita' o giurisdizione, situate all'interno delle zone indicate all'articolo 111, alle navi la cui attivita' di pesca e' tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 111 non pregiudicano i diritti di pesca particolari che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana possono vantare, l'una nei confronti dell'altra, al 1 gennaio 1981.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art110 · fonte su Normattiva