1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese abolisce dal 1 marzo 1986 la riscossione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente all'importazione di prodotti in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 259 la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni, in vista della progressiva abolizione di detti dazi durante la prima e la seconda tappa:

  • a)I dazi doganali all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'88,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 77,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 66,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 55,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 44,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 33,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 22,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto all'11,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: - per i vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in tre fasi secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 66,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 33,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' abolito; - per i "vinhos verdes" e i vini del Dao, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in quattro fasi uguali del 25%, successivamente alle date seguenti: - il 1 marzo 1986, - il 1 gennaio 1987, - il 1 gennaio 1988, - il 1 gennaio 1989; - per gli altri vini assimilati ai "vqprd", della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in sei fasi secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' abolito.
  • b)I dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e ridotto al 36,3% del dazio di >base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: - se durante la prima tappa per un prodotto elencato nell'allegato XXIII il dazio che risulta dall'applicazione del comma precedente e', conformemente all'articolo 191, limitato al livello del dazio applicabile all'importazione in Portogallo dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, e - se questa situazione continua a sussistere all'inizio della seconda tappa, la progressiva abolizione del dazio residuo si effettua durante la seconda tappa a partire dal livello del dazio effettivamente applicato all'inizio della seconda tappa, secondo un ritmo da determinare. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 il dazio di base e' quello definito all'articolo 189. Tuttavia: - per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), ad eccezione del dazio di base applicabile per i prodotti elencati nell'allegato XXIII, il dazio di base non puo' essere superiore al livello del dazio della tariffa doganale comune; - per i vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate, per i "vinhos verdes" e per i vini del Dao i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro dei contingenti tariffari applicati sotto il regime precedente. I contingenti tariffari applicati sotto tale regime precedente sono soppressi fin dal 1 marzo 1986. 4. L'articolo 243, punto 4 e' applicabile, mutatis mutandis, durante il periodo di abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, se per la Repubblica portoghese l'articolo 243, punto 4 prevede una decisione secondo la procedura prevista dal primo comma di detto punto, tale stato membro puo' agire senza questa procedura; in questo caso esso informa delle misure prese gli altri stati membri e la Commissione. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 189 a 195 sono del pari applicabili.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art268 · fonte su Normattiva