1. Dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica gradualmente il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato il del trattato CEE, partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XVII, il Regno di Spagna si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti e' identico a quello fissato nell'articolo 37. 2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dal Regno di Spagna nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalita' generali di cui alla lettera b) o le modalita' particolari di cui agli articoli 97 e 153.
- b)Il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto al 90,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto all'81,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 72,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 63,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 54,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 45,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 36,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto ai 27,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 18,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 9,0% del divario iniziale. Il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996.
- c)In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica, dal 1 marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto all'87,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto al 75,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 50,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 25,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 12,5% del divario iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
