1. Fino al 31 dicembre 1992, il Regno di Spagna puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XIV, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento e' applicabile a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
