l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

  • i)una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o
  • ii)una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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