1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 190, all'articolo 243, punto 1 e all'articolo 360, paragrafi 1, 2 e 3 e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale e del Portogallo nel quadro dei loro scambi. 2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 197, 243, punto 2 e 360, paragrafo 4 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985. 3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base. 4. La Repubblica portoghese prende le misure necessarie affinche' dal momento dell'adesione siano abolite la sua tariffa doganale massimale nonche' le sospensioni occasionali dei suoi dazi doganali. I dazi doganali della tariffa doganale massimale nonche' i dazi doganali temporaneamente sospesi non sono dazi di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Qualora dazi di questo genere vengano effettivamente applicati, i dazi di base sono i dazi della tariffa doganale minimale o, se sono applicabili, i dazi convenzionali. 5. La Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese si comunicano i rispettivi dazi di base. 6. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nel protocollo n. 15 i dazi di base sono quelli indicati in detto protocollo accanto a ciascuno di essi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
