1. Per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato XVIII i dazi di base per il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune e verso la tariffa unificata CECA sono i dazi risultanti dall'applicazione da parte della Repubblica portoghese, il 1 gennaio 1985, delle esenzioni tariffarie (sospensioni totali) e delle riduzioni tariffarie (sospensioni parziali). 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base di cui al paragrafo 1 ei dazi della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito all'articolo 197. 3. La Repubblica portoghese puo' rinunciare alla sospensione tariffaria o riprendere piu' rapidamente l'aliquota della tariffa doganale comune. 4. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese non applica piu' nessun dazio doganale residuo ai prodotti in questione importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale e nessun dazio doganale sara' reintrodotto nei confronti della Comunita' per questi prodotti. 5. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese applica senza discriminazioni le esenzioni e riduzioni tariffarie gradualmente ravvicinate alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
