In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dagli stati membri attuali, in tre tappe annue di portata uguale, alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art205 · fonte su Normattiva