In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dagli stati membri attuali, in tre tappe annue di portata uguale, alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
