1. In deroga all'articolo 202, fino al 31 dicembre 1988 la Repubblica portoghese puo' continuare ad esigere a scopi esclusivamente statistici, all'importazione e all'esportazione, la registrazione preventiva dei prodotti diversi da quelli compresi nell'allegato II del trattato CEE e dei prodotti che rientrano nel trattato CECA. 2. Il modulo di registrazione e' rilasciato automaticamente entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda. In mancanza del rilascio entro questo termine, le merci in questione possono essere liberamente importate o esportate. 3. Dal momento dell'adesione, la condizione di una preventiva iscrizione dell'importatore o dell'esportatore e' abolita.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
