1. Qualora l'applicazione dell'articolo 236 conduca in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione IV e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe: il prezzo in Portogallo e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Portogallo si applica il prezzo comune. 3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 236; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione. Tuttavia, il prezzo in Portogallo e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune. Inoltre, se i prezzi portoghesi espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986 hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, il prezzo in Portogallo risultante dall'applicazione dei due precedenti commi e' diminuito di un importo da stabilire, equivalente ad una parte del superamento, in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito al piu' tardi all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione. Fatta salva la lettera b), il prezzo comune e' applicato al momento del settimo ravvicinamento. Alla fine del quinto anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere eventualmente corredato di adeguate proposte. Se da questa analisi risulta: - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, puo' tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo' essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a); - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e' troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si puo' decidere, oltre questa proroga, la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressivita' dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti e' a carico del bilancio portoghese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nel precedente comma. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o piu' prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art238 · fonte su Normattiva