1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica portoghese. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente paragrafo, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica portoghese e per gli stati membri attuali. 2. Per quanto riguarda la benzina per autoveicoli, il petrolio illuminante, l'olio da gas e l'olio combustibile delle sottovoci 27.10 A III, 27.10 B III, 27.10 C I e 27.10 C II della tariffa doganale comune, il riordinamento del diritto esclusivo di commercializzazione inizia alla data dell'adesione. Le quote di commercializzazione portoghesi esistenti ed attribuite alle societa' che ne sono attualmente beneficiarie, diverse dall'impresa pubblica Petrogal, sono abolite il 1 gennaio 1986. La liberalizzazione totale dei mercati per questi prodotti dovra' essere realizzata il 31 dicembre 1992. La Commissione formula le sue raccomandazioni di riordinamento in merito alla realizzazione di questa liberalizzazione prendendo come dato di riferimento di partenza la quota di mercato annua piu' bassa, per prodotto, detenuta dall'impresa pubblica Petrogal nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese apre per ciascuno dei prodotti in questione un contingente pari al totale delle quote di commercializzazione detenute prima di questa data dalle imprese diverse da Petrogal. Questo contingente viene progressivamente aumentato dai quantitativi liberalizzati secondo le raccomandazioni della Commissione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art208 · fonte su Normattiva