1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Regno di Spagna procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE tenendo conto, se del caso, dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, al piu' tardi il 31 dicembre 1991, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti del Regno di Spagna. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per il Regno di Spagna e per gli stati membri attuali. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna abolisce la totalita' dei diritti esclusivi d'esportazione. 3. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato V, i diritti esclusivi d'importazione sono aboliti entro il 31 dicembre 1991. L'abolizione di questi diritti esclusivi e' operata mediante la graduale apertura, a decorrere dal 1 gennaio 1986, di contingenti d'importazione di prodotti in provenienza dagli stati membri attuali. I volumi dei contingenti per il 1986 sono indicati in detto elenco. Il Regno di Spagna aumenta i volumi dei contingenti alle condizioni indicate nell'allegato di cui al primo comma. Gli aumenti espressi in percentuale sono aggiunti a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. I contingenti di cui al primo comma sono aperti senza restrizione a tutti gli operatori e i prodotti importati nel quadro di questi contingenti non possono essere sottoposti in Spagna a diritti esclusivi di commercializzazione al livello del commercio all'ingrosso; quanto alla vendita al minuto di taluni prodotti importati nel quadro di contingenti, la vendita di questi prodotti ai consumatori deve avvenire in maniera non discriminatoria. 4. Il riordinamento del monopolio dei prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato VI puo' non riguardare il funzionamento del monopolio spagnolo del petrolio nei confronti dei paesi terzi. Questo monopolio puo' continuare a determinare l'origine e le condizioni di acquisto di una quota delle importazioni di petrolio greggio, in provenienza dai paesi terzi, necessarie per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento del mercato spagnolo, nel rispetto delle disposizioni del trattato CEE, in particolare di quelle relative alla libera circolazione che sono contenute negli articoli 30 e 37 di detto trattato.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art48 · fonte su Normattiva