1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo la Repubblica ellenica procede, a decorrere dal 1 gennaio 1981, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1985, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli Stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica ellenica. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al primo comma, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica ellenica e per gli Stati membri attuali. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica abolisce la totalita' dei diritti esclusivi d'esportazione. Essa abolisce del pari, a decorrere dalla stessa data, i diritti esclusivi d'importazione sul solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, sulla saccarina della sottovoce ex 29.26 A I della tariffa doganale comune e sulla carta sottile della sottovoce ex 48.18 della tariffa doganale comune.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art40 · fonte su Normattiva