1. In deroga dall'articolo 202, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico, alimentare o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Portogallo un brevetto per tale prodotto puo' avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto e' protetto dal brevetto, anche se questo prodotto e' immesso per la prima volta in commercio in Portogallo, dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso. 2. Questo diritto puo' essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte del Portogallo, della possibilita' di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
