1. Qualora alla data dell'adesione si constati che la differenza tra il livello del prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune e minima, il prezzo comune puo' essere applicato in Portogallo per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 e' considerata minima se e' inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art237 · fonte su Normattiva