1. Qualora alla data dell'adesione si constati che la differenza tra il livello del prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune e minima, il prezzo comune puo' essere applicato in Portogallo per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 e' considerata minima se e' inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
