1. a) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 1, la seconda tappa dura cinque anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono fissati, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, allo stesso livello di quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 265, paragrafo 1.
- b)Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 2, la seconda tappa dura sette anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i prezzi, espressi in ECU, fissati secondo le regole previste nell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione, al livello raggiunto il 31 dicembre 1988 conformemente alle regole di disciplina dei prezzi di cui all'articolo 265, paragrafo 1. 2. Se l'applicazione del paragrafo 1 conduce in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione V e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 6, ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 3 e 4. 3. Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento si effettua: - in cinque anni, se la seconda tappa dura cinque anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi quattro ravvicinamenti successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento, - in sette anni, se la seconda tappa dura sette anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi sei ravvicinamenti successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento. Il prezzo che risulta dal calcolo effettuato secondo l'uno o l'altro dei due trattini precedenti e' aumentato o ridotto proporzionalmente all'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva. Il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione. 4. a) Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello di cui al paragrafo 1; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comunitari nel corso dei cinque o sette anni della seconda tappa, secondo i casi. Tuttavia, il prezzo in Portogallo e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo ed il prezzo comune. Fatta salva la lettera b), il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione.
- b)Prima della fine dell'ottavo anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere corredato, se del caso, di proposte adeguate. Se da questa analisi risulta: - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, puo' tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo' essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a), - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e' troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si puo' decidere che, oltre questa proroga, si procedera' al ravvicinamento mediante la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressivita' dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti e' a carico del bilancio portoghese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nei precedenti trattini. 5. Se all'inizio della seconda tappa si costata che la differenza esistente tra il livello di prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune non supera il 3% del prezzo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione. 6. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che in deroga al paragrafo 3 il prezzo di uno o piu' prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 3.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
